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Il formulario di identificazione dei rifiuti.

Il formulario di identificazione dei rifiuti, cosiddetto FIR, è un documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Compilare il formulario è obbligatorio, da quanto disposto all’art.193, del D. Lgs. n. 152/2006. Il FIR è uno dei tre strumenti, insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (documento che abbiamo analizzato nell’articolo precedente), previsti dal D. Lgs. n. 22/1997 (cosiddet犀利士
to decreto Ronchi) e successivamente dal D.lgs. n.152/2006 al fine di controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

Nel formulario devono essere presenti alcuni dati essenziali:
– dati identificativi del produttore e del detentore (anche se coincidono);
– dati identificativi del trasportatore;
– origine, tipologia e quantità del rifiuto (Cer, tipo di contenitore, classe di pericolo, stato fisico…);
– modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento;
– dati identificativi del destinatario;
– tipologia di impianto di destinazione.
Il formulario di identificazione è composto da 4 pagine, ed ogni pagina è destinata ad un soggetto preciso, la prima rimane presso il produttore del rifiuto, una rimane al destinatario e le altre due al trasportatore, che però deve provvedere a mandare una copia al produttore dopo che ha conferito il rifiuto all’impianto di destinazione con la firma e il peso esatto del rifiuto, questo deve accadere entro 3 mesi successivi dalla data di rilascio del rifiuto. La copia può essere spedita tramite PEC o tramite posta ordinaria. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio.

Sanzioni

Come per il registro di scarico e carico dei rifiuti, vi sono delle sanzioni in caso di errori od omissioni nel formulario. L’Articolo 258 comma 4 recita “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

 

 

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