Si inizia a parlare di sicurezza sul luogo di lavoro nel 1994 all’interno della legge 626/1994, sviluppata successivamente con le novità dei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. Questi articoli cercano di sposare l’attenzione dalla cura del danno, alla prevenzione del rischio e del danno in azienda. Quindi si passa ad un’ottica preventiva, abbracciando l’idea che “prevenire sia meglio che curare”. Il datore di lavoro è responsabile di questa prevenzione, la sua partecipazione è quindi essenziale nella trasmissione di un’ottica preventiva del danno verso i lavoratori, e deve per primo rispettare tutti quegli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro per legge è la figura incaricata di garantire la sicurezza e sui di lui ricadono tutti gli obblighi e le responsabilità. Deve avere quindi “mille occhi” verso tutti quei probabili ostacoli e possibili pericoli che possono diventare veri rischi per i lavoratori che svolgono qualsiasi mansione per la sua attività. Ci sono mansioni più a rischio rispetto ad altre, per esempio è più rischioso spostare carichi pesanti con un muletto, rispetto a chi svolge un lavoro di tipo amministrativo.
Il datore deve in ogni caso salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al minimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti: nel caso del dipendente che solleva carichi sarà attraverso l’uso di un montacarichi e di tutti i dispositivi di sicurezza, nel caso della segretaria sarà grazie all’uso di una postazione adeguata e di una stanza messa in sicurezza (ad. es: prese elettriche sicure). Il datore di lavoro può, e deve, farsi aiutare dai RSPP– responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione e dai RLS– rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, e dal MC– medico competente. Queste figure possono essere interne alla propria azienda, se si tratta di un’azienda grande, oppure esterne e contattarle al bisogno. Le norme e i regolamenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono contenute nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, esso stabilisce che il datore di lavoro, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, deve anche informarli sui rischi specifici cui sono esposti, deve insegnare le norme fondamentali di prevenzione e deve addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione. Per questo sono obbligatori costanti corsi di formazione e aggiornamento che i lavoratori devono svolgere. Gli obblighi del datore di lavoro non sono delegabili!
Gli strumenti
Uno degli strumenti utilizzati per la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori è il DVR, ovvero il documento per la valutazione dei rischi. Si tratta di un documento ufficiale che deve essere compilato da tutte le parti (DL, RSPP, RLS e MC), in merito appunto alla valutazione oggettiva dei rischi, per esempio carichi di lavoro eccessivi, numero di infortuni, ferie non godute, malattie, eccessivo turnover.
Il documento permette di valutare i rischi in tre fasce: alto, medio e basso. Nel caso in cui il documento evidenziasse un rischio medio-alto si passa alla valutazione soggettiva della valutazione del rischio. Lo strumento consigliato, anche dall’INAIL, è la metodologia HSE– Health and Safety Executive, ovvero una breve intervista strutturata che indaga il benessere, o lo stress soggettivo dei singoli lavoratori sulla base di 6 macro dimensioni:
- Domanda: comprende aspetti quali il carico lavorativo, l’organizzazione del lavoro e l’ambiente di lavoro;
- Controllo: riguarda l’autonomia dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa;
- Supporto: include l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall’azienda, dal datore di lavoro e dai colleghi;
- Relazioni: include la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed affrontare comportamenti inaccettabili;
- Ruolo: verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste nell’organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti;
- Cambiamento: valuta in che misura i cambiamenti organizzativi, di qualsiasi entità, vengono gestiti e comunicati nel contesto aziendale.
Questo strumento esterna 4 livelli di rischio da nullo ad alto, e il suo punto di forza sono sicuramente i “Piani migliorativi” , infatti i risultati ottenuti dalla fase preliminare (oggettiva) e da quella approfondita (soggettiva) devono essere oggetto della pianificazione ed analisi del loro significato nel contesto dell’azienda al fine di permettere al datore di lavoro l’adozione delle eventuali misure correttive necessarie nell’eliminazione/riduzione del rischio e del relativo piano di monitoraggio.
Metodologia completa qui.
Il ruolo dei lavoratori
Anche se il datore di lavoro ha sicuramente il ruolo più importante e di responsabilità anche i lavoratori una volta informati e formati devono rispettare alcuni comportamenti, come:
- collaborare con il datore di lavoro;
- rispettare le norme;
- utilizzare le attrezzature e i macchinari in modo adeguato;
- adoperare i dispositivi di protezione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro condizione di pericolo;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non agire autonomamente in operazioni che possono comportare dei rischi;
- prendere parte ai programmi formativi;
- sottoporsi ai controlli sanitari del medico competente.